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Quali informazioni e diciture devono essere presenti sul cosmetico?

Affinché il prodotto cosmetico da immettere sul mercato sia conforme alla legge, è necessario rispettare alcuni obblighi imposti dalla normativa vigente ovvero il Regolamento CE 1223/2009.
Abbiamo già visto cosa prevede la notifica CPNP e il PIF con la valutazione di sicurezza, quindi in questo articolo prendiamo in esame quali informazioni obbligatorie e diciture devono essere riportate sul contenitore del cosmetico per non incorrere in eventuali sanzioni.

Il contenitore primario può essere rappresentato ad esempio da un vaso, un tubo o un flacone in cui il cosmetico è contenuto e su questo le informazioni possono essere direttamente stampate o riportate su un’etichetta direttamente applicata sul contenitore. Questo contenitore primario può essere inserito all’interno di un contenitore secondario, ad esempio un astuccio o una scatola e anch’esso presenta delle informazioni che possono essere direttamente stampate.

Le informazioni presenti sul contenitore primario e se presente secondario, sono definite da quanto previsto dall’articolo 19 del regolamento cosmetico che indica cosa deve essere scritto ovviamente in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili.
Pertanto devono essere obbligatoriamente indicati:

– il nome o la ragione sociale e l’indirizzo della persona responsabile dell’immissione in commercio del cosmetico;

– il contenuto nominale espresso in peso o in volume, con possibili deroghe per i campioni gratuiti, per le monodosi e per gli imballaggi con un contenuto inferiore a 5g o a 5ml e gli imballaggi preconfezionati solitamente commercializzati per insieme di pezzi;

– il numero del lotto di fabbricazione o il riferimento che permetta di rintracciare il prodotto cosmetico;

– se il prodotto viene importato da extra UE è obbligatorio riportare «made in …» indicante il paese di fabbricazione;

– la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;

– l’elenco degli ingredienti INCI preceduto dalla parola “ingredients”. Gli ingredienti devono essere elencati in ordine decrescente fino all’1%. Tutti i restanti ingredienti che sono presenti in percentuale inferiore all’1%, invece, possono esseri indicati in ordine sparso. Le denominazioni degli ingredienti sono riportate usando un codice internazionale, detto INCI (International Nomenclature for Cosmetic Ingredients), unico per tutti i paesi della UE. Questa nomenclatura contiene alcuni termini in latino (riferiti ai nomi botanici e a quelli di ingredienti presenti nella farmacopea), altri termini in lingua inglese e nel caso dei coloranti si utilizzano le numerazioni secondo il Colour Index (es. CI 45430).È necessario poi indicare gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali preceduti dalla dicitura «nano». Per i prodotti da trucco commercializzati in varie sfumature di colore, possono utilizzare la stessa etichetta che riporta tutti i coloranti indifferentemente utilizzati, a condizione di aggiungervi le parole «può contenere» o il simbolo «+/-». Ove possibile, è utilizzata la nomenclatura CI (Colour Index). La presenza di sostanze allergizzanti deve essere indicata in etichetta preceduta dalla dicitura «parfum» o «aroma».
La lista ingredienti può essere inserita solo sul contenitore secondario qualora questo sia presente.

– La data entro cui il prodotto può essere utilizzato, se opportunamente conservato, tale data è preceduta dal simbolo della clessidra o dalla dicitura «Usare preferibilmente entro:». Tale data è obbligatoria solo se inferiore a trenta mesi, se superiore, può essere omessa.

– Deve essere riportata un’indicazione relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore, preceduta dal simbolo rappresentante un barattolo aperto o dall’acronimo «PAO» (Period after opening), espresso dal simbolo del vasetto aperto.

– Eventuali precauzioni o avvertenze all’impiego. In caso di impossibilità pratica a riportare sul contenitore o sull’imballaggio esterno le precauzioni particolari per l’impiego, queste devono essere contenute in un foglio di istruzioni, una fascetta o un cartellino allegati. A tali indicazioni il consumatore deve essere rinviato mediante un’indicazione abbreviata o mediante il simbolo di rinvio.

Bisogna definire fin dal principio del progetto cosmetico quali saranno i paesi europei in cui il prodotto verrà distribuito dato che le informazioni presenti sul contenitore primario e secondario devono essere tradotte nella lingua del/dei paese/i di destinazione.

E’ inoltre fondamentale che la presentazione di un cosmetico sia accurata e corretta dal punto di vista normativo sia per quanto riguarda il formato vendita che eventuali confezioni speciali o casi particolari come ad esempio confezioni multiple, kit o box promo o regalo.

 

Verifica subito che le informazioni riportate sui tuoi prodotti siano corrette, per non incorrere in possibili sanzioni pecuniarie come previsto dal Decreto Legislativo 4 Dicembre 2015.